Art. 1

1. Il tasso di conversione agricolo da applicare ai fini della conversione nelle monete nazionali:

In vigore dal 18 apr 1986
a) del prelievo all'importazione previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86 per i prodotti elencati nell'allegato III di detto regolamento, nonché b) della restituzione all'esportazione per gli zuccheri di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo, terzo e quarto trattino, dello stesso regolamento è quello applicabile nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. 2. Il tasso di conversione agricolo da applicare ai fini della conversione della restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio di cui alle sottovoci 17.02 B I e B II della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 426/86, è quello applicabile al granturco nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
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