Art. 2
In vigore dal 17 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicable alle merci dichiarate in libera pratica nel territorio doganale delle Comunità a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore. Tuttavia, l', punto 3 è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. M. SCHOO
(1) GU n. C 87 del 29. 3. 1984, pag. 3.
(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 143.
(3) GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 9.
(4) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 62 del 4. 3. 1978, pag. 40.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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