Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 754/76 è modificato come segue:
In vigore dal 17 apr 1986
1. Il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Non sono considerate merci in reintroduzione:
a) Le merci esportate al di fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stesso stato in cui erano al momento dell'esportazione.
b) le merci:
- per le quali, all'atto dell'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agricola comune;
- oppure per le quali è stato accordato, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalla restituzione o altri importi di cui sopra, con l'obbligo di esportare le merci medesime. ».
2. Nel testo dell', la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:
« 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto b), sono considerate merci in reintroduzione, a condizione che sia accertato, secondo il caso, che le restituzioni o altri importi pagati siano stati rimborsati ovvero che i servizi competenti abbiano preso tutte le misure perché tali restituzioni o altri importi non siano pagati o che gli altri vantaggi finanziari concessi siano stati annullati, le merci di cui alle citate disposizioni che: ».
3. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
« 2. In deroga al paragrafo 1, le merci di cui agli , per beneficiare del presente regolamento, devono essere dichiarate in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro un termine di dodici mesi alla data dell'espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione. ».
4. L'articolo 9 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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