Art. 2
In vigore dal 17 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
E.M. SCHOO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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