Art. 1
In vigore dal 17 apr 1986
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 1986, il dazio autonomo della tariffa doganale comune relativo al 2-Metilpropan-2-ole (alcole terz-butilico), di purezza non inferiore a 90 % e non superiore a 96 %, della sottovoce ex 29.04 A III a), è sospeso al livello di 2 %.
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