Art. 2

In vigore dal 17 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente E.M. SCHOO (1) GU n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 34.
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