Art. 2
In vigore dal 17 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
E.M. SCHOO
(1) GU n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 34.
Storico versioni
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