Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3673/85 è modificato come segue:

In vigore dal 17 apr 1986
1) All', paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: « Entro il medesimo limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni fissate in materia dall'atto di adesione ». 2) All' è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio di uno dei contingenti, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva corrispondente ».
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