Art. 2

In vigore dal 11 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione che avrà inizio nel 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
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