Art. 1

In vigore dal 11 apr 1986
I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1837/80 risultano soddisfatti nelle regioni seguenti: 1.2 // 1) Francia: // tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. // 2) Italia: // tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. // //
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