Art. 2
In vigore dal 8 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G.M.V. van AARDENNE
(1) GU n. C 348 del 31. 12. 1985, pag. 25.
(2) Parere reso il 14. 3. 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 27. 2. 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(5) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
Storico versioni
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