Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1900/85 è modificato come segue:
In vigore dal 8 apr 1986
1. è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 3 bis
Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà da parte dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli stati membri per quanto riguarda:
- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti acclusi, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato. »;
2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 8
Senza pregiudizio dell'artiolo 4, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle concernenti i codici da utilizzare nell'ambito dei formulari EX, EX c, IM e IM c per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi e per gli scambi tra stati membri di merci che non rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 678/85. »;
3. l'articolo 8 diventa l'articolo 9;
4. l'articolo 9 diventa l'articolo 10 ed è redatto come segue:
« Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1986.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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