Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1900/85 è modificato come segue:

In vigore dal 8 apr 1986
1. è inserito l'articolo seguente: « Articolo 3 bis Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà da parte dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli stati membri per quanto riguarda: - l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, - l'autenticità dei documenti acclusi, e - l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato. »; 2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 Senza pregiudizio dell'artiolo 4, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle concernenti i codici da utilizzare nell'ambito dei formulari EX, EX c, IM e IM c per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi e per gli scambi tra stati membri di merci che non rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 678/85. »; 3. l'articolo 8 diventa l'articolo 9; 4. l'articolo 9 diventa l'articolo 10 ed è redatto come segue: « Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1986. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. »
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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