Art. 3
In vigore dal 8 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 64 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(4) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 39.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1019:oj#art-3