Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 64 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19. (4) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 39.
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