Art. 4

In vigore dal 4 apr 1986
1. Le domande di compensazione finanziaria vengono redatte dai trasformatori conformemente alle disposizioni previste agli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1562/85. 2. Le disposizioni degli -11, 15-17 e 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85 sono applicabili, mutatis mutandis, ai trasformatori di cui all'.
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