Art. 1
In vigore dal 4 apr 1986
1. Per quanto riguarda la campagna 1986/1987, i trasformatori stabiliti in Spagna comunicano all'organismo designato dalle autorità spagnole, entro i termini previsti all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, i dati che seguono per ciascuna delle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985:
a) il quantitativo totale di arance fresche della varietà « bianca comune » utilizzate nonché il quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, di prodotti finiti;
b) il quantitativo totale di arance fresche della varietà pigmentate utilizzate nonché il quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, di prodotti finiti;
c) il quantitativo di limoni freschi utilizzati nonché il quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, di prodotti finiti.
2. Le disposizioni dell', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1562/85, si applicano, mutatis mutandis, alle comunicazioni previste al para- grafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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