Art. 2

In vigore dal 2 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 4.
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