Art. 2
In vigore dal 2 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 4.
Storico versioni
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