Art. 1

In vigore dal 2 apr 1986
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, i termini precisati all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 sono modificati come segue: - ore 15,30 in luogo delle ore 13, - ore 16,30 in luogo delle ore 14,30. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai titoli MCS riguardanti taluni prodotti della floricoltura di cui alle voci ex 06.02, ex 06.03 ed ex 06.04 della tariffa doganale comune, menzionate nell'allegato XXII dell'atto di adesione.
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