Art. 4
In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L' è applicabile dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. C 234 del 13. 9. 1985, pag. 7.
(2) GU n. C 36 del 17. 2. 1986.
(3) GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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