Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2727/75 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 25 mar 1986
« Articolo 11 bis 1. Per l'amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci, può essere concessa una restituzione alla produzione. L'elenco delle merci di cui al primo comma è compilato secondo la procedura di cui al paragrafo 4. Tuttavia, a condizioni da stabilire secondo detta procedura, tale elenco può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 5. 2. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure da applicare secondo la procedura prevista al paragrafo 4. 3. La restituzione è fissata periodicamente. Tuttavia, durante le campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989 la restituzione può essere fissata per l'intera campagna. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali necessarie per l'applicazione del presente articolo. 5. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura prevista all'articolo 26 ».
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