Art. 6
L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue:
In vigore dal 24 mar 1986
- 0,95 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,07 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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