Art. 1

In vigore dal 24 mar 1986
1. È decisa, per la campagna 1985/1986, la distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79. 2. Il quantitativo globale di vino da tavola da distillare è fissato a 7,5 milioni di ettolitri. 3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti: - regione 1: 0 hl, - regione 2: 0 hl, - regione 3: 3 850 000 hl, - regione 4: 3 350 000 hl, - regione 5: 300 000 hl. Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2607/85 delle Commissione (1). 4. I quantitativi di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere adeguati sino al 30 marzo 1986, ove le successive comunicazioni degli stati membri lo giustifichino.
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