Art. 2
In vigore dal 10 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:758:oj#art-2