Art. 2

In vigore dal 10 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 14.
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