Art. 1

In vigore dal 10 mar 1986
Per il 1986 i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune - radici di manioca, d'arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci -, originari dei paesi terzi non membri del GATT, beneficiano di un prelievo applicabile all'importazione con un massimale del 6 % ad valorem, entro il limite di un contingente di 200 000 tonnellate.
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