Art. 2
In vigore dal 6 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica con effetto dal 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(4) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 19.
(5) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.
Storico versioni
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