Art. 1
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2260/85 è aggiunto il seguente trattino:
In vigore dal 6 mar 1986
« - zero per i produttori di vini spumanti di qualità del tipo aromatico e di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate del tipo aromatico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 che hanno elaborato tali vini a partire da mosti di uve o da mosti di uve parzialmente fermentati da essi acquistati, che hanno subito trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce ».
Storico versioni
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