Art. 4

In vigore dal 28 feb 1986
Quando vengono importate nel Regno di Spagna merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, in provenienza da paesi terzi, l'elemento mobile applicato dalla Comunità dei Dieci, calcolato conformemente al regolamento (CEE) n. 3033/80, è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo adesione, indicato nella colonna 2 dell'allegato IV del presente regolamento. Quando le merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 sono importate nella Republica portoghese, in provenienza da paesi terzi, l'elemento mobile applicato dalla Comunità dei Dieci, calcolato conformemente al regolamento (CEE) n. 3033/80, è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'imnporto compensativo adesione, indicato nella colonna 3 dell'allegato IV del presente regolamento.
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