Art. 3

In vigore dal 28 feb 1986
Al momento dell'esportazione di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dal Regno di Spagna verso i paesi terzi, la restituzione all'esportazione, calcolata conformemente alle disposizioni di detto regolamento, è aumentata o diminuita, a seconda dei casi, dell'importo compensativo adesione, indicato nella colonna 3 dell'allegato III del presente regolamento. Al momento dell'esportazione di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Repubblica portoghese verso i paesi terzi, la restituzione all'esportazione, calcolata conformemente alle disposizioni di detto regolamento, è aumentata o diminuita, a seconda dei casi, dell'importo compensativo adesione, indicato nella colonna 4 dell'allegato III del presente regolamento.
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