Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
1. Gli importi compensativi adesione applicabili dal 1o marzo al 31 agosto 1986 ai prodotti di cui all', lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (4) sono fissati nell'allegato C del presente regolamento. Sono fissati nello stesso allegato: - gli importi compensativi adesione applicabili dal 1o marzo al 31 agosto 1986 ai prodotti di cui all', lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, - i coefficienti di cui all'articolo 117, paragrafo 5, dell'atto. 2. Per quanto riguarda le rotture di riso, il prezzo di approvvigionamento in Spagna da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo adesione corrisponde alla media dei prezzi constatati sul mercato di Valencia nel periodo compreso tra il 1o settembre 1985 e il 5 febbraio 1986.
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