Art. 1
In vigore dal 28 feb 1986
1. Gli importi compensativi adesione applicabili dal 1o marzo 1986 sino alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986 ai prodotti di cui all', lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (3) sono fissati nell'allegato A del presente regolamento.
2. Sono fissati nell'allegato B del presente regolamento:
- gli importi compensativi adesione applicabili dal 1o marzo 1986 sino alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986 ai prodotti di cui all', lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75,
- i coefficienti di cui all'articolo 111, paragrafo 3, dell'atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:576:oj#art-1