Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Le modalità di applicazione dell', nonché qualsiasi disposizione necessaria per evitare, nell'applicazione del presente regolamento, deviazioni negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli dei regolamenti relativi all'orga nizzazione comune dei mercati nei settori delle uova o del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
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