Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
1. Negli scambi di glucosio e di lattosio, contemplati nel regolamento (CEE) n. 2730/75, e di ovoalbumina e lattoalbumina, contemplate nel regolamento (CEE) n. 2783/75, tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e tra la Spagna ed i paesi terzi, si applicano gli importi compensativi applicabili ai prodotti agricoli corrispondenti, secondo le norme previste per tali prodotti. 2. Per quanto concerne l'ovoalbumina e la lattoalbumina: a) per «prodotti agricoli corrispondenti» ai sensi del paragrafo 1 si intendono le uova in guscio della sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune; b)agli importi compensativi applicabili a questi ultimi prodotti si applica il coefficiente previsto all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2783/75. 3. L'articolo 78 dell'atto di adesione si applica al glucosio oggetto del regolamento (CEE) n. 2730/75. 4. Il regolamento (CEE) n. 3792/85 si applica agli scambi tra la Spagna e il Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1.
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