Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Le modalità di applicazione del regime dei contingenti, di cui all'articolo 269 dell'atto di adesione, sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).
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