Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Il volume del contingente iniziale che, in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione di taluni vini della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è indicato in allegato. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tale volume è ridotto di un sesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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