Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono stabilite conformemente alla procedu- ra prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), o, secondo il caso, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Le modalità d'applicazione relative: - alle carni di conigli domestici, della sottovoce ex 02.04 A della tariffa doganale comune, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, e sotto la competenza del comitato di gestione istituito da detto regolamento; -ai tuberi-seme certificati di patate di qualità inferiori, della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune, sono stabilite, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, e sotto la competenza del comitato di gestione istituito da detto regolamento. 2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 comportano, in particolare: a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale, b)le comunicazioni che il Regno di Spagna dovrà trasmettere alla Commissione. 3. Nel quadro delle modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1, può essere previsto uno scaglionamento delle importazioni durante l'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:491:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo