Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
Il contingente fissato per un prodotto o un gruppo di prodotti in provenienza dai paesi terzi non deve essere superiore al quantitativo dello stesso prodotto o gruppo di prodotti che può essere importato - nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 84 dell'atto di adesione - in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
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