Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS
ALLEGATO Quantitativi di formaggi provenienti dalla Comunità a dieci importabili in Spagna nel periodo gennaio-febbraio 1986 (in tonnellate) A. Emmental in forme o in pezzi289 B.Formaggi a pasta erborinata: - Roquefort21 - altri413 C.Formaggi fusi124 D.Asiago, provolone, grana padano, parmigiano reggiano21 E.Cheddar, chester25 F.Gouda, edam in forme sferiche786 G.Havarti 60 %196 H.Saint-nectaire, saint-paulin, taleggio31 I.Formaggi a pasta molle145 J.Altri formaggi, eccetto il formaggio edam in pani rettangolari diversi da quelli aventi un peso netto pari o superiore a 2 kg e pari o inferiore a 5 kg 2822 333
Storico versioni
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