Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Il regime previsto dall'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità e la Spagna relativo alle importazioni di formaggi in Spagna è prorogato sino al 28 febbraio 1986. Nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 il volume minimo di formaggi importabili in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è quello indicato nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:488:oj#art-1