Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
1. L'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e un nouvo stato membro per l'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, esclusi gli oli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, è uguale alla differenza tra il prezzo d'intervento fissato per la Comunità a dieci e questo stesso prezzo fissato per il nuovo stato membro.
2. L'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e un nuovo stato membro per l'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II, il cui condizionamento soddisfa le condizioni previste per la concessione dell'aiuto al consumo è quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, corretto della differenza tra l'aiuto al consumo applicabile nella Comunità a dieci e quello applicabile nel nuovo stato membro. (1) GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8.
Se la differenza tra l'aiuto al consumo applicabile nella Comunità a dieci e nel nuovo stato membro è superiore all'importo di cui al paragrafo 1, si applica lo scarto che ne risulta.
3. L'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e un nuovo stato membro per l'olio d'oliva originario dei paesi terzi della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è uguale a quello previsto al paragrafo 2.
4. Per gli scambi tra i nuovi stati membri, l'importo compensativo adesione è uguale alla differenza tra l'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna e l'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e il Portogallo.
5. L'importo compensativo applicabile negli scambi di un nuovo stato membro con i paesi terzi per l'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è uguale a quello previsto al paragrafo 2.
Tuttavia, per l'esportazione di olio d'oliva prodotto nella Comunità a dieci diverso da quello di cui al paragrafo 2, primo comma, l'importo compensativo applicabile è uguale a quello previsto al paragrafo 1.
6. Per l'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune si può decidere di applicare all'importo compensativo adesione un coefficiente che tenga conto della quantità di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I necessaria alla sua produzione.
Storico versioni
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