Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: a) Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese;
b) importi compensativi adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra: - la Comunità e i nuovi stati membri,
- i nuovi stati membri tra loro,
- i nuovi stati membri e i paesi terzi.
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