Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: a) Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese; b) importi compensativi adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra: - la Comunità e i nuovi stati membri, - i nuovi stati membri tra loro, - i nuovi stati membri e i paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:473:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo