Art. 4
In vigore dal 25 feb 1986
Qualora, per uno o più giorni nel corso dei primi 75 giorni del trimestre precedente il 1o agosto, il 1o novembre, il 1o febbraio o il 1o maggio, sia applicato l' del regolamento (CEE) n. 467/86, l'importo applicabile il trimestre successivo a titolo di importo compensativo adesione per i prodotti di cui agli è determinato trimestralmente in funzione della media degli importi determinati nei primi 75 giorni del trimestre precedente per i cereali che compongono il quantitativo di cereali foraggeri di cui all' del regolamento (CEE) n. 2778/75.
Tuttavia, se l'importo accusa una variazione di meno del 5 % rispetto all'importo determinato per il trimestre precedente, quest'ultimo importo resta immutato.
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