Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento si intende per: - Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese;
- importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna e tra questa e i paesi terzi. (1) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 84. (2) GU n. L 80 del 26.3.1981, pag. 1. (3) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. (5) GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:472:oj#art-1