Art. 7

In vigore dal 25 feb 1986
Qualora per un prodotto venga fissato un importo compensativo adesione che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione nei paesi terzi e la restituzione sia inferiore a detto importo compensativo adesione oppure non sia fissata, può essere previsto che, all'esportazione dalla Spagna in un paese terzo del prodotto in questione, sia riscosso un importo al massimo pari alla differenza fra l'importo compensativo adesione e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo adesione. Inoltre, nel caso di una differenziazione delle restituzioni secondo la destinazione, se la restituzione applicabile per un'esportazione in uno o più paesi terzi è inferiore all'importo compensativo adesione oppure non è fissata, possono essere previste all'esportazione dalla Spagna misure atte a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma precedente.
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