Art. 5

In vigore dal 25 feb 1986
1. Negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna, gli importi compensativi adesione sono riscossi o concessi dallo stato membro interessato i cui prezzi del quantitativo di cereali foraggeri contemplati all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 raggiungono il livello più elevato. 2. Negli scambi fra la Spagna e i paesi terzi, gli importi compensativi adesione sono detratti dai prelievi e dalle restituzioni.
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