Art. 3
In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6.
(4) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.
(5) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(6) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 23.
Storico versioni
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