Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 27. (3) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6. (4) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2. (5) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13. (6) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 23.
Storico versioni

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