Art. 2

In vigore dal 19 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Esso si applica sino al 31 dicembre 1986, per quanto concerne l'immissione al consumo dei summenzionati prodotti nella Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles. il 19 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13. (4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 59. (5) GU n. L 12 del 16. 1. 1986, pag. 13.
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