Art. 1

In vigore dal 19 feb 1986
Le misure previste per le uve secche dall'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, quelle previste per talune marasche dal regolamento (CEE) n. 1626/85 e quelle previste per i lamponi conservati provvisoriamente dal regolamento (CEE) n. 67/86 si applicano ai prodotti immessi in libera pratica in Spagna e Portogallo e riesportati verso la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
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