Art. 2

In vigore dal 18 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle operazioni per le quali le formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (4) sono espletate a decorrere dal 23 dicembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20. (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
Storico versioni

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