Art. 1
In vigore dal 18 feb 1986
L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 1760/83 è sospesa.
Resta tuttavia applicabile l'obbligo che la domanda di titolo ed il titolo rechino nella casella 13 l'indicazione del paese terzo di destinazione o la destinazione particolare.
Storico versioni
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