Art. 1

In vigore dal 18 feb 1986
L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 1760/83 è sospesa. Resta tuttavia applicabile l'obbligo che la domanda di titolo ed il titolo rechino nella casella 13 l'indicazione del paese terzo di destinazione o la destinazione particolare.
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