Art. 2
In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 122.
(2) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(3) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.
(6) GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:413:oj#art-2