Art. 2

In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 122. (2) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2. (3) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9. (5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (6) GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.
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