Art. 1

In vigore dal 17 feb 1986
Il testo dell', paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti (CEE) n. 1508/76 e (CEE) n. 1521/76 è sostituito dal testo seguente: « b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Tunisia e dal Marocco per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 kg, importo maggiorato, dal 1o novembre 1985 al 28 febbraio 1986, di 12,09 ECU per 100 kg ».
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